IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Visto la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale; Visto in particolare l'art. 1, comma 2, della predetta legge n. 349/1986, per il quale e' compito del Ministero dell'ambiente assicurare in un quadro organico, la promozione, la conservazione ed i recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettivita' e alla qualita' della vita, nonche' la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento; Visti altresi', in particolare, i commi 2 e 3 dell'art. 5 della medesima legge n. 349/1986 per i quali il Ministero dell'ambiente esercita le competenze in materia di parchi nazionali e di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale e internazionale promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve naturali, nonche' impartisce agli organismi di gestione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali le direttive necessarie al raggiungimento degli obbiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, verificandone l'osservanza; Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988); Visto in particolare, l'art. 18, primo comma, lettera c), della legge da ultimo citata, in attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, e, in attesa della nuova disciplina relativa al programma di salvaguardia ambientale, tra gli interventi urgenti per i quali e' autorizzato un apposito finanziamento, vi e' quello contenente - in attesa di approvazione della legge quadro sui parchi nazionali e le riserve naturali - l'istituzione, con le procedure di cui all'art. 5 della legge n. 349/1986 dei parchi nazionali del Pollino, delle Dolomiti bellunesi, dei Monti Sibillini, e, d'intesa con la regione Sardegna, del parco marino del golfo di Orosei, nonche' d'intesa con le regioni interessate di altri parchi nazionali o interregionali; Vista la delibera del CIPE in data 5 agosto 1988, recante il programma annuale 1988 di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale; Vista in particolare, la sezione III dell'appendice A, riferita all'art. 18, primo comma, lettera c), della legge 11 marzo 1988, n. 67, della stessa delibera, nella quale sono disposti i criteri per la istituzione di commissioni paritetiche per le attivita' preparatorie di istituzione di nuovi parchi; Visto il proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del tesoro in data 21 dicembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1989, registro n. 1 Ambiente, foglio n. 128, con il quale e' stata istituita la commissione per il parco nazionale dei Monti Sibillini; Visto il proprio decreto emanato in data 16 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1989, registro n. 1 Ambiente, foglio n. 129, con il quale e' stata costituita la commissione prevista al paragrafo che precede; Visti gli atti della commissione; Visto in particolare, i documenti redatti in data 19 aprile e 8 maggio 1989, nei quali sono contenute le proposte tecniche elaborate dalla commissione stessa al termine della prima fase prevista da punto 3) della sezione III dell'appendice A della delibera CIPE sopramenzionata; Ritenuto di poterne condividere le conclusioni, seppure - 1n questa fase - limitatamente alla perimetrazione provvisoria dell'area del parco ed alle misure provvisorie di salvaguardia valide fino alla redazione del piano del parco; Ritenuta dunque, la necessita' di dare attuazione tempestivamente alle conclusioni della commissione in merito ai suddetti punti, provvedendo con proprio decreto a determinare la perimetrazione provvisoria dell'area del parco, e le misure provvisorie di salvaguardia valide fino alla redazione del piano del parco; Ritenuto che con il decreto in data 13 luglio 1989 sono state adottate la perimetrazione provvisoria e le misure provvisorie di salvaguardia del parco nazionale dei Monti Sibillini; Considerato che il detto provvedimento e' risultato non pienamente conforme alle conclusioni della commissione peritetica, in quanto non ha tenuto conto, per mero errore di interpretazione della documentazione prodotta, di alcune valutazioni espresse dalla commissione medesima, con particolare riguardo a quelle concernenti la suddivisione in zone e la costituzione di una nuova commissione per gli adempimenti ulteriori previsti dalla citata delibera del C.I.P.E.; Ritenuto pertanto di dover sostituire il decreto emanato il 13 luglio 1989 con il presente; EMANA il presente decreto: Art. 1. 1. La perimetrazione provvisoria dell'area del parco nazionale dei Monti Sibillini comprende il territorio individuato nella cartografia allegata sotto la lettera A al presente decreto.