IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Visto  la  legge  8  luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;
  Visto  in  particolare  l'art.  1, comma 2, della predetta legge n.
349/1986,  per  il  quale  e'  compito  del  Ministero  dell'ambiente
assicurare  in un quadro organico, la promozione, la conservazione ed
i  recupero  delle  condizioni  ambientali  conformi  agli  interessi
fondamentali  della collettivita' e alla qualita' della vita, nonche'
la  conservazione  e  la  valorizzazione del patrimonio naturale e la
difesa delle risorse naturali dall'inquinamento;
  Visti  altresi',  in  particolare,  i commi 2 e 3 dell'art. 5 della
medesima  legge  n.  349/1986  per i quali il Ministero dell'ambiente
esercita   le   competenze  in  materia  di  parchi  nazionali  e  di
individuazione  delle  zone  di  importanza naturalistica nazionale e
internazionale  promuovendo  in  esse  la  costituzione  di  parchi e
riserve  naturali,  nonche' impartisce agli organismi di gestione dei
parchi  nazionali  e  delle  riserve  naturali  statali  le direttive
necessarie  al raggiungimento degli obbiettivi scientifici, educativi
e di protezione naturalistica, verificandone l'osservanza;
  Vista  la  legge  11 marzo 1988, n. 67, recante disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1988);
  Visto  in  particolare,  l'art.  18, primo comma, lettera c), della
legge  da  ultimo citata, in attuazione della legge 8 luglio 1986, n.
349,  e,  in  attesa  della nuova disciplina relativa al programma di
salvaguardia  ambientale,  tra  gli interventi urgenti per i quali e'
autorizzato  un  apposito finanziamento, vi e' quello contenente - in
attesa  di  approvazione della legge quadro sui parchi nazionali e le
riserve  naturali - l'istituzione, con le procedure di cui all'art. 5
della  legge  n.  349/1986  dei  parchi  nazionali del Pollino, delle
Dolomiti  bellunesi,  dei Monti Sibillini, e, d'intesa con la regione
Sardegna,  del parco marino del golfo di Orosei, nonche' d'intesa con
le regioni interessate di altri parchi nazionali o interregionali;
  Vista  la  delibera  del  CIPE  in  data  5 agosto 1988, recante il
programma  annuale  1988  di  interventi  urgenti per la salvaguardia
ambientale;
  Vista  in  particolare,  la  sezione III dell'appendice A, riferita
all'art.  18,  primo comma, lettera c), della legge 11 marzo 1988, n.
67, della stessa delibera, nella quale sono disposti i criteri per la
istituzione  di commissioni paritetiche per le attivita' preparatorie
di istituzione di nuovi parchi;
  Visto  il  proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del
tesoro  in  data 21 dicembre 1988, registrato alla Corte dei conti il
10  aprile  1989, registro n. 1 Ambiente, foglio n. 128, con il quale
e'  stata  istituita  la commissione per il parco nazionale dei Monti
Sibillini;
  Visto   il  proprio  decreto  emanato  in  data  16  gennaio  1989,
registrato  alla  Corte  dei  conti  il 10 aprile 1989, registro n. 1
Ambiente,  foglio  n.  129,  con  il  quale  e'  stata  costituita la
commissione prevista al paragrafo che precede;
  Visti gli atti della commissione;
  Visto  in  particolare,  i  documenti redatti in data 19 aprile e 8
maggio  1989, nei quali sono contenute le proposte tecniche elaborate
dalla  commissione  stessa  al  termine  della prima fase prevista da
punto  3)  della  sezione  III  dell'appendice  A della delibera CIPE
sopramenzionata;
  Ritenuto di poterne condividere le conclusioni, seppure - 1n questa
fase  -  limitatamente  alla perimetrazione provvisoria dell'area del
parco  ed  alle  misure  provvisorie di salvaguardia valide fino alla
redazione del piano del parco;
  Ritenuta  dunque,  la necessita' di dare attuazione tempestivamente
alle  conclusioni  della  commissione  in  merito  ai suddetti punti,
provvedendo  con  proprio  decreto  a  determinare  la perimetrazione
provvisoria   dell'area   del  parco,  e  le  misure  provvisorie  di
salvaguardia valide fino alla redazione del piano del parco;
  Ritenuto  che  con  il  decreto  in  data 13 luglio 1989 sono state
adottate  la  perimetrazione  provvisoria  e le misure provvisorie di
salvaguardia del parco nazionale dei Monti Sibillini;
  Considerato  che il detto provvedimento e' risultato non pienamente
conforme alle conclusioni della commissione peritetica, in quanto non
ha   tenuto   conto,   per   mero  errore  di  interpretazione  della
documentazione   prodotta,   di  alcune  valutazioni  espresse  dalla
commissione  medesima,  con particolare riguardo a quelle concernenti
la  suddivisione  in  zone e la costituzione di una nuova commissione
per  gli  adempimenti  ulteriori  previsti  dalla citata delibera del
C.I.P.E.;
  Ritenuto  pertanto  di  dover  sostituire  il decreto emanato il 13
luglio 1989 con il presente;
                                EMANA
                        il presente decreto:
                               Art. 1.
  1.  La perimetrazione provvisoria dell'area del parco nazionale dei
Monti Sibillini comprende il territorio individuato nella cartografia
allegata sotto la lettera A al presente decreto.